Che cos’è Alloggiati Web
Alloggiati Web è il portale del Servizio Alloggiati della Polizia di Stato, all’indirizzo alloggiatiweb.poliziadistato.it. Serve a comunicare alla Questura competente le generalità delle persone che dormono nella tua struttura, come chiede l’art. 109 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS, R.D. 773/1931).
Le regole pratiche stanno in due decreti del Ministero dell’Interno: il D.M. 7 gennaio 2013, che ha reso il canale telematico l’unico ammesso, e il D.M. 16 settembre 2021, che ha aggiunto l’accesso a due fattori e i servizi web per i gestionali e ha reso operativo il termine di 6 ore per i soggiorni brevi, scritto nell’art. 109 dal D.L. 53/2019.
La comunicazione si chiama ancora “schedina”, dal vecchio modulo cartaceo. Non sostituisce gli altri adempimenti: la comunicazione ISTAT alla Regione, la tassa di soggiorno al Comune e il CIN del Ministero del Turismo viaggiano su portali separati.
Chi deve comunicare gli ospiti
L’art. 109, comma 1, TULPS elenca chi può dare alloggio solo a persone con un documento d’identità valido, e deve poi comunicarle alla Questura:
- Gestori di alberghi e di altre strutture ricettive, comprese quelle che alloggiano in tende e roulotte.
- Proprietari o gestori di case e appartamenti per vacanze, e affittacamere.
- Gestori di strutture di accoglienza non convenzionali; restano fuori solo i rifugi alpini negli elenchi regionali.
- Chi affitta o subaffitta un immobile, o una sua parte, con contratti sotto i 30 giorni: lo dice l’art. 19-bis del D.L. 113/2018. Vale anche per il privato che affitta un solo appartamento, senza partita IVA.
- Chi scambia casa gratis con altri (home exchange), come confermano le FAQ del portale.
- Per il privato che affitta, sopra i 30 giorni Alloggiati Web non si usa: il contratto si registra all’Agenzia delle Entrate, come ricorda la Questura di Siracusa. Le strutture ricettive dell’art. 109 comunicano invece ogni ospite, qualunque sia la durata del soggiorno.
Entro quando e con quali dati
Il termine lo fissa l’art. 109, comma 3, TULPS: entro le 24 ore successive all’arrivo. Dal 12 gennaio 2022, con l’entrata in vigore del D.M. 16 settembre 2021, per i soggiorni non superiori a 24 ore il termine scende a 6 ore dall’arrivo. Il conto parte dall’ingresso fisico dell’ospite, non dalla prenotazione.
I dati sono quelli dell’allegato tecnico al decreto: data di arrivo, numero di giorni di permanenza (massimo 30), cognome, nome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza, tipo, numero e luogo di rilascio del documento. Per gli stranieri extracomunitari basta il passaporto, o un documento equivalente con fotografia.
Ogni ospite va registrato, anche i minori, e ognuno deve avere un documento valido. Gli estremi del documento però si inseriscono solo per il capofamiglia o il capogruppo: per coniuge, figli minorenni e membri del gruppo bastano generalità, data e luogo di nascita e cittadinanza.
| Caso | Termine | Fonte |
|---|---|---|
| Soggiorno di più di 24 ore | Entro 24 ore dall’arrivo | Art. 109, c. 3, TULPS; D.M. 7 gennaio 2013, art. 1 |
| Soggiorno fino a 24 ore | Entro 6 ore dall’arrivo | D.L. 53/2019, art. 5; D.M. 16 settembre 2021, art. 1 |
| Portale fermo per un problema tecnico | Stessi termini, via fax o PEC alla Questura | D.M. 7 gennaio 2013, art. 2, c. 3 e art. 3 |
| Partenza anticipata o disdetta | Nessuna comunicazione | FAQ Alloggiati Web della Questura di Siracusa |
Come si ottengono le credenziali
Le credenziali le rilascia la Questura della provincia in cui si trova la struttura, su domanda del gestore (D.M. 7 gennaio 2013, art. 2, come sostituito dal D.M. 2021). Ogni Questura pubblica il suo modulo e la lista dei documenti: parti dal sito della tua.
Per un appartamento non imprenditoriale la Questura di Siracusa, per esempio, chiede modulo, documento del richiedente, planimetria e visura catastale di non più di 6 mesi e, se l’immobile non è tuo, il contratto registrato con la facoltà di sublocare; per le imprese, SCIA e visura camerale. Ogni unità immobiliare ha la sua utenza.
- Le credenziali sono personali: con un cambio di gestore si chiudono e si richiedono da capo.
- L’accesso è a due fattori: login, password e un codice richiesto a ogni sessione di lavoro, come prevede il punto 3.1 dell’allegato tecnico al D.M. 16 settembre 2021; i codici li consegna la Questura con le credenziali.
- Finché non arrivano le credenziali non si possono accogliere ospiti: mandare i nomi per e-mail alla Questura non vale come comunicazione.
- Le pratiche tornano spesso indietro per documenti mancanti: chiedi le credenziali con largo anticipo.
I tre modi di inviare le schedine
L’allegato tecnico del D.M. 16 settembre 2021 prevede tre modalità, riassunte nella tabella sotto: tutte sullo stesso portale, tutte su canale cifrato.
Con i servizi web il gestore non ricopia nulla: il gestionale manda al portale le schedine già compilate, con le chiavi di autorizzazione generate dal portale. Finikos lavora a monte di questo passaggio: i dati e i documenti arrivano prima del check-in dal portale ospite, tu li trovi verificati e prepari l’invio alla Questura da un posto solo, per tutte le proprietà.
La responsabilità resta del titolare delle credenziali: il decreto ammette di affidarle a un incaricato identificato, ma per la Questura risponde il gestore. Anche con un software, controlla che ogni giornata con arrivi abbia la sua ricevuta.
| Modo | Come funziona | Per chi |
|---|---|---|
| Inserimento on line | Una schedina alla volta, digitando i campi nel portale: capofamiglia o capogruppo, poi i loro ospiti. | Poche strutture, pochi arrivi al giorno |
| File di testo | Un file ASCII con una riga per ogni schedina, secondo il tracciato record. Per case vacanze e affittacamere la tabella 2 aggiunge il campo dell’appartamento. | Chi esporta da un foglio o da un gestionale |
| Servizi web | Il gestionale dialoga con il portale (endpoint service.asmx) con chiavi di autorizzazione generate dal portale, come spiega il Manuale Web-Services. | Chi gestisce più proprietà e vuole azzerare i copia-incolla |
Ricevute, errori e portale fermo
Il portale genera una ricevuta digitale in PDF con il numero di schedine trasmesse in quella giornata. È la prova dell’adempimento: va scaricata e conservata in formato digitale per 5 anni, senza stamparla; resta scaricabile dal portale solo per 30 giorni.
Per controllare un invio nel giorno stesso c’è la funzione Analisi invii, che si azzera a mezzanotte. Ottenuta la ricevuta, i file trasmessi vanno cancellati (D.M. 7 gennaio 2013, art. 4-bis, inserito dal D.M. 2021).
Se il portale ha un problema tecnico, avvisi subito la Questura con ogni mezzo e mandi l’elenco degli ospiti via fax o PEC, conservando le ricevute di invio e di consegna. Se a non funzionare sono il tuo computer o la tua connessione, devi inviare da un’altra postazione, entro gli stessi termini.
Check-in de visu: cosa dicono i giudici
Il 18 novembre 2024 il Capo della Polizia ha diffuso a Prefetti e Questori la circolare n. 38138: il check-in da remoto, fatto inviando la copia dei documenti e aprendo la porta con un codice o una key box, non soddisfa l’art. 109 TULPS. Il gestore deve verificare de visu che la persona che entra sia quella del documento.
Il TAR Lazio, con la sentenza n. 10210 del 27 maggio 2025, ha accolto il ricorso della Federazione delle strutture extralberghiere e annullato la circolare. Il Ministero ha fatto appello.
Il Consiglio di Stato, Sezione III, con la sentenza n. 9101/2025 pubblicata il 21 novembre 2025 (ricorso n. 5732/2025), ha ribaltato la decisione e respinto il ricorso. Per i giudici l’identificazione de visu non è una novità della circolare ma un obbligo in vigore dal 1931: il gestore deve accertare la corrispondenza tra l’ospite e la fotografia del documento prima di comunicarne la presenza alla Questura.
La stessa sentenza osserva, per completezza, che la verifica potrebbe avvenire anche con dispositivi di videocollegamento all’ingresso, purché accertino al momento che chi entra è il titolare del documento; la circolare però non regola questo punto. Quello che non basta è raccogliere i documenti senza alcun controllo visivo e mandare un codice di apertura. Come applicarlo lo decide la tua Questura: chiedilo prima di cambiare procedura.
Sanzioni e cose da ricordare
L’art. 109 non ha una sanzione propria: vale l’art. 17 TULPS, che punisce le violazioni del testo unico non altrimenti sanzionate con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 400.000 lire, circa € 206 nella cifra che riportano le Questure. È una contravvenzione penale, non una multa amministrativa.
- Nessun documento valido, nessun alloggio: è la prima regola dell’art. 109.
- 24 ore dall’arrivo; 6 ore se il soggiorno dura un giorno o meno.
- Ricevuta scaricata entro 30 giorni e conservata per 5 anni.
- Credenziali personali, chieste alla Questura con anticipo.
- Alloggiati Web non sostituisce ISTAT, tassa di soggiorno e CIN.
- Informazioni generali aggiornate al 18 ottobre 2026, non una consulenza legale: le procedure cambiano da provincia a provincia, verifica sempre con la tua Questura.